Art. 33
Promozione di EMAS
In vigore dal 25 nov 2009
Promozione di EMAS
1. Gli Stati membri, in collaborazione con gli organismi competenti, con le autorità responsabili dell’applicazione della legge e con tutte le altre parti interessate, promuovono il sistema EMAS tenendo conto delle attività di cui agli articoli da 34 a 38.
2. A tal fine gli Stati membri possono definire una strategia di promozione da rivedere periodicamente.
Storico versioni
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