Art. 33

Promozione di EMAS

In vigore dal 25 nov 2009
Promozione di EMAS 1.   Gli Stati membri, in collaborazione con gli organismi competenti, con le autorità responsabili dell’applicazione della legge e con tutte le altre parti interessate, promuovono il sistema EMAS tenendo conto delle attività di cui agli articoli da 34 a 38. 2.   A tal fine gli Stati membri possono definire una strategia di promozione da rivedere periodicamente.
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Promozione di EMAS (Art. 33 Regolamento (UE) 2009/1221) — Testo vigente | Portale Normativo