Art. 34
Informazione
In vigore dal 25 nov 2009
Informazione
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare:
a)
il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS;
b)
le organizzazioni riguardo al contenuto del presente regolamento.
2. Ove opportuno, gli Stati membri ricorrono a pubblicazioni professionali, stampa locale, campagne di promozione e ogni altro strumento funzionale ad aumentare la diffusione della conoscenza di EMAS.
Gli Stati membri possono collaborare, in particolare, con le associazioni industriali, dei consumatori e ambientaliste, con i sindacati, con le istituzioni locali e con gli altri soggetti interessati.
Storico versioni
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