Art. 34

Informazione

In vigore dal 25 nov 2009
Informazione 1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare: a) il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS; b) le organizzazioni riguardo al contenuto del presente regolamento. 2.   Ove opportuno, gli Stati membri ricorrono a pubblicazioni professionali, stampa locale, campagne di promozione e ogni altro strumento funzionale ad aumentare la diffusione della conoscenza di EMAS. Gli Stati membri possono collaborare, in particolare, con le associazioni industriali, dei consumatori e ambientaliste, con i sindacati, con le istituzioni locali e con gli altri soggetti interessati.
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