Art. 35

Attività di promozione

In vigore dal 25 nov 2009
Attività di promozione 1.   Gli Stati membri svolgono attività di promozione a favore di EMAS. Tali attività possono comprendere: a) la promozione dello scambio di conoscenze e migliori pratiche per EMAS tra tutte le parti interessate; b) lo sviluppo di strumenti efficaci per la promozione di EMAS da condividere con le organizzazioni; c) l’offerta di un supporto tecnico alle organizzazioni per la definizione e la realizzazione delle rispettive attività commerciali relative ad EMAS; d) la promozione di partenariati tra organizzazioni al fine di promuovere EMAS. 2.   Il logo EMAS senza un numero di registrazione può essere utilizzato dagli organismi competenti, dagli organismi di accreditamento e di abilitazione, dalle autorità nazionali e da altri soggetti interessati a fini commerciali e di promozione relativi ad EMAS. In tali casi, l’uso del logo EMAS figurante all’allegato V non indica che l’utilizzatore è registrato se così non è.
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