Art. 35
Attività di promozione
In vigore dal 25 nov 2009
Attività di promozione
1. Gli Stati membri svolgono attività di promozione a favore di EMAS. Tali attività possono comprendere:
a)
la promozione dello scambio di conoscenze e migliori pratiche per EMAS tra tutte le parti interessate;
b)
lo sviluppo di strumenti efficaci per la promozione di EMAS da condividere con le organizzazioni;
c)
l’offerta di un supporto tecnico alle organizzazioni per la definizione e la realizzazione delle rispettive attività commerciali relative ad EMAS;
d)
la promozione di partenariati tra organizzazioni al fine di promuovere EMAS.
2. Il logo EMAS senza un numero di registrazione può essere utilizzato dagli organismi competenti, dagli organismi di accreditamento e di abilitazione, dalle autorità nazionali e da altri soggetti interessati a fini commerciali e di promozione relativi ad EMAS. In tali casi, l’uso del logo EMAS figurante all’allegato V non indica che l’utilizzatore è registrato se così non è.
Storico versioni
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