Art. 36
Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni
In vigore dal 25 nov 2009
Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni
Gli Stati membri adottano misure adeguate a incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra l’altro, attraverso:
a)
l’accesso agevolato a informazioni e finanziamenti specificamente definiti per le loro esigenze;
b)
l’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli che ne incoraggi la partecipazione;
c)
la promozione di misure di assistenza tecnica.
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