Art. 37
Distretto e approccio per fasi
In vigore dal 25 nov 2009
Distretto e approccio per fasi
1. Gli Stati membri incoraggiano le autorità locali, in partecipazione con le associazioni industriali, le camere di commercio e le altre parti interessate, a fornire specifica assistenza a distretti di organizzazioni, perché soddisfino i requisiti per la registrazione di cui agli .
Ciascuna organizzazione del distretto viene registrata separatamente.
2. Gli Stati membri incentivano le organizzazioni ad applicare un sistema di gestione ambientale. In particolare, essi incoraggiano un approccio per fasi che porti alla registrazione EMAS.
3. I sistemi istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 sono finalizzati a evitare costi superflui per i partecipanti, soprattutto se organizzazioni di piccole dimensioni.
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