Art. 4
Preparativi per la registrazione
In vigore dal 25 nov 2009
Preparativi per la registrazione
1. Le organizzazioni che intendono registrarsi per la prima volta:
a)
svolgono un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità dei requisiti stabiliti all’allegato I e al punto A.3.1 dell’allegato II;
b)
in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppano e applicano un sistema di gestione ambientale riguardante tutti i requisiti dell’allegato II, tenendo conto, ove disponibile, della migliore pratica di gestione ambientale per il settore interessato di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
c)
effettuano un audit interno in conformità dei requisiti stabiliti al punto A.5.5 dell’allegato II e all’allegato III;
d)
predispongono una dichiarazione ambientale in conformità dell’allegato IV. Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione tiene conto del documento pertinente.
2. Le organizzazioni possono ricorrere all’assistenza di cui all’ che è disponibile nello Stato membro nel quale l’organizzazione presenta la domanda.
3. Le organizzazioni che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto in conformità dell’, paragrafo 4, non sono tenute ad attuare quelle parti che sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento.
4. Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.
Le organizzazioni possono chiedere all’autorità o alle autorità responsabili dell’applicazione della legge informazioni a norma dell’ o al verificatore ambientale.
Le organizzazioni situate al di fuori della Comunità fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.
Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione viene effettuata con riferimento al pertinente documento.
5. L’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso verificatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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