Art. 3

Determinazione dell’organismo competente

In vigore dal 25 nov 2009
Determinazione dell’organismo competente 1.   Le organizzazioni di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all’organismo competente dello Stato membro medesimo. 2.   Se un’organizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri o paesi terzi può presentare un’unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi. Le domande di registrazione cumulativa sono presentate ad un organismo competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo dell’organizzazione designato ai fini del presente paragrafo. 3.   Le domande di registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità, inclusa la registrazione cumulativa relativa unicamente a siti ubicati al di fuori della Comunità, sono presentate a qualsiasi organismo competente in tali Stati membri incaricato della registrazione delle suddette organizzazioni a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma. Tali organizzazioni garantiscono che i verificatori ambientali che effettuano la verifica e la convalida del sistema di gestione ambientale dell’organizzazione siano accrediti o abilitati nello Stato membro in cui l’organizzazione presenta la domanda di registrazione.
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