Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«politica ambientale», le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali;
2)
«prestazioni ambientali», i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un’organizzazione;
3)
«rispetto degli obblighi normativi», la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni;
4)
«aspetto ambientale», un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente;
5)
«aspetto ambientale significativo», un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo;
6)
«aspetto ambientale diretto», un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto;
7)
«aspetto ambientale indiretto», un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione;
8)
«impatto ambientale», qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione;
9)
«analisi ambientale», un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione;
10)
«programma ambientale», una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi;
11)
«obiettivo ambientale», un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire;
12)
«traguardo ambientale», un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi;
13)
«sistema di gestione ambientale», la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali;
14)
«migliore pratica di gestione ambientale», il modo più efficace con il quale un’organizzazione può applicare il sistema di gestione ambientale in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche;
15)
«modifica sostanziale», qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un’organizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, sull’ambiente o sulla salute umana;
16)
«audit ambientale interno», una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell’ambiente;
17)
«auditor», un individuo o un gruppo di individui, appartenente ad un’organizzazione o una persona fisica o giuridica esterna a tale organizzazione, che opera per conto di tale organizzazione, che valuta, in particolare, il sistema di gestione ambientale applicato e ne determina la conformità alla politica e al programma ambientali dell’organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
18)
«dichiarazione ambientale», informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un’organizzazione:
a)
struttura e attività;
b)
politica ambientale e sistema di gestione ambientale;
c)
aspetti e impatti ambientali;
d)
programma, obiettivi e traguardi ambientali;
e)
prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;
19)
«dichiarazione ambientale aggiornata», l’informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate contenente aggiornamenti dell’ultima dichiarazione ambientale convalidata, solamente per quanto riguarda le prestazioni ambientali di un’organizzazione e il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;
20)
«verificatore ambientale»,
a)
un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento; oppure
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento;
21)
«organizzazione», un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;
22)
«sito», un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione;
23)
«distretto», un gruppo di organizzazioni indipendenti collegate tra loro per vicinanza geografica o attività imprenditoriale, che applicano congiuntamente un sistema di gestione ambientale;
24)
«verifica», la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l’audit ambientale interno di un’organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del presente regolamento;
25)
«convalida», la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;
26)
«autorità responsabili dell’applicazione della legge», le autorità competenti incaricate dallo Stato membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e, ove necessario, di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto della legge;
27)
«indicatore di prestazione ambientale», un’espressione specifica che consente di quantificare la prestazione ambientale di un’organizzazione;
28)
«organizzazione di piccole dimensioni»,
a)
le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (10); oppure
b)
le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR e comprendono:
i)
governi o altre amministrazioni pubbliche, o enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;
ii)
persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;
iii)
persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lettera b);
29)
«registrazione cumulativa», una registrazione unica di tutti i siti o di una parte dei siti di un’organizzazione avente siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi;
30)
«organismo di accreditamento», l’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliarne le loro attività;
31)
«organismo di abilitazione», l’organismo designato ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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