Art. 11

Designazione e ruolo degli organismi competenti

In vigore dal 25 nov 2009
Designazione e ruolo degli organismi competenti 1.   Gli Stati membri designano gli organismi competenti incaricati della registrazione delle organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri possono prevedere che gli organismi competenti da essi designati provvedano e siano responsabili della registrazione delle organizzazioni che hanno sede al di fuori della Comunità in conformità del presente regolamento. Gli organismi competenti controllano l’inserimento delle organizzazioni nel registro e la relativa conservazione, comprese la sospensione e la cancellazione. 2.   Gli organismi competenti possono essere nazionali, regionali o locali. 3.   La composizione degli organismi competenti ne garantisce l’indipendenza e l’imparzialità. 4.   Gli organismi competenti dispongono delle risorse finanziarie e umane adeguate per poter svolgere correttamente i compiti affidatigli. 5.   Gli organismi competenti applicano il presente regolamento in maniera uniforme e partecipano alla valutazione inter pares periodica di cui all’.
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