Art. 10
Uso del logo EMAS
In vigore dal 25 nov 2009
Uso del logo EMAS
1. Fatto salvo l’, paragrafo 2, il logo EMAS che figura nell’allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione.
Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione.
2. Il logo EMAS è utilizzato solo nel rispetto delle specifiche tecniche fissate nell’allegato V.
3. Nel caso in cui un’organizzazione decida, in conformità dell’, paragrafo 2, di non includere nella registrazione cumulativa tutti i suoi siti, essa garantisce che nelle comunicazioni con il pubblico e nell’uso del logo EMAS siano chiaramente indicati i siti per i quali è stata concessa la registrazione.
4. Il logo EMAS non è usato:
a)
sui prodotti o sui loro imballaggi; né
b)
in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.
5. Qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un’organizzazione registrata può recare il logo EMAS a condizione che tale informazione faccia riferimento all’ultima dichiarazione ambientale o a una dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l’abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni:
a)
precise;
b)
dimostrate e verificabili;
c)
pertinenti e utilizzate in un contesto o ambito appropriato;
d)
rappresentative della prestazione ambientale complessiva dell’organizzazione;
e)
difficilmente soggette a interpretazioni erronee; e
f)
significative in relazione all’impatto ambientale complessivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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