Art. 10

Uso del logo EMAS

In vigore dal 25 nov 2009
Uso del logo EMAS 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, il logo EMAS che figura nell’allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione. Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione. 2.   Il logo EMAS è utilizzato solo nel rispetto delle specifiche tecniche fissate nell’allegato V. 3.   Nel caso in cui un’organizzazione decida, in conformità dell’, paragrafo 2, di non includere nella registrazione cumulativa tutti i suoi siti, essa garantisce che nelle comunicazioni con il pubblico e nell’uso del logo EMAS siano chiaramente indicati i siti per i quali è stata concessa la registrazione. 4.   Il logo EMAS non è usato: a) sui prodotti o sui loro imballaggi; né b) in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti. 5.   Qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un’organizzazione registrata può recare il logo EMAS a condizione che tale informazione faccia riferimento all’ultima dichiarazione ambientale o a una dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l’abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni: a) precise; b) dimostrate e verificabili; c) pertinenti e utilizzate in un contesto o ambito appropriato; d) rappresentative della prestazione ambientale complessiva dell’organizzazione; e) difficilmente soggette a interpretazioni erronee; e f) significative in relazione all’impatto ambientale complessivo.
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