Art. 10 · Uso del logo EMAS

Art. 10

Uso del logo EMAS

In vigore dal 25 nov 2009
Uso del logo EMAS 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, il logo EMAS che figura nell’allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione. Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione. 2.   Il logo EMAS è utilizzato solo nel rispetto delle specifiche tecniche fissate nell’allegato V. 3.   Nel caso in cui un’organizzazione decida, in conformità dell’, paragrafo 2, di non includere nella registrazione cumulativa tutti i suoi siti, essa garantisce che nelle comunicazioni con il pubblico e nell’uso del logo EMAS siano chiaramente indicati i siti per i quali è stata concessa la registrazione. 4.   Il logo EMAS non è usato: a) sui prodotti o sui loro imballaggi; né b) in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti. 5.   Qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un’organizzazione registrata può recare il logo EMAS a condizione che tale informazione faccia riferimento all’ultima dichiarazione ambientale o a una dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l’abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni: a) precise; b) dimostrate e verificabili; c) pertinenti e utilizzate in un contesto o ambito appropriato; d) rappresentative della prestazione ambientale complessiva dell’organizzazione; e) difficilmente soggette a interpretazioni erronee; e f) significative in relazione all’impatto ambientale complessivo.
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