Art. 8
Modifiche sostanziali
In vigore dal 25 nov 2009
Modifiche sostanziali
1. Ove un’organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali, questa effettua un’analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali.
2. In seguito all’analisi ambientale delle modifiche, l’organizzazione aggiorna l’analisi ambientale iniziale, modifica la propria politica ambientale, il programma ambientale e il sistema di gestione ambientale e rivede e aggiorna di conseguenza l’intera dichiarazione ambientale.
3. Tutti i documenti modificati e aggiornati ai sensi del paragrafo 2 sono verificati e convalidati entro sei mesi.
4. Dopo la convalida, l’organizzazione trasmette le modifiche all’organismo competente utilizzando il modulo dell’allegato VI e le rende disponibili al pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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