Art. 9

Audit ambientale interno

In vigore dal 25 nov 2009
Audit ambientale interno 1.   Le organizzazioni registrate definiscono un programma di audit finalizzato a garantire che, nell’arco di un periodo non superiore a tre anni, o a quattro anni se si applica la deroga di cui all’, tutte le attività dell’organizzazione interessata siano soggette ad audit ambientale interno conformemente ai requisiti dell’allegato III. 2.   L’audit è effettuato da auditor che dispongono, individualmente o collettivamente, delle competenze necessarie per svolgere tali compiti e sono sufficientemente indipendenti dalle attività oggetto di audit da formulare un giudizio obiettivo. 3.   Il programma di audit ambientale delle organizzazioni definisce gli obiettivi di ciascun audit, o ciclo di audit, e la relativa frequenza per ciascuna attività. 4.   Al termine di ciascun audit, o ciclo di audit, gli auditor preparano un rapporto scritto sull’audit. 5.   L’auditor comunica i risultati e le conclusioni dell’audit all’organizzazione interessata. 6.   In seguito al processo di audit, l’organizzazione prepara e mette in atto un opportuno piano d’azione. 7.   L’organizzazione mette in atto meccanismi adeguati a garantire che venga dato seguito ai risultati dell’audit.
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