Art. 7
Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni
In vigore dal 25 nov 2009
Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni
1. Su richiesta di un’organizzazione di piccole dimensioni, gli organismi competenti prolungano, per l’organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all’, paragrafo 1, fino a quattro anni o la frequenza annua di cui all’, paragrafo 2, fino a due anni, purché il verificatore ambientale, che ha proceduto alla verifica dell’organizzazione confermi che sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:
a)
non esistono rischi ambientali significativi;
b)
l’organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali così come definite all’; e
c)
l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.
Per presentare la domanda di cui al primo comma, l’organizzazione può utilizzare il modulo di cui all’allegato VI.
2. L’organismo competente respinge la richiesta se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte. Esso trasmette un’informazione motivata all’organizzazione.
3. Le organizzazioni che beneficiano dell’estensione sino a due anni di cui al paragrafo 1, inviano all’organismo competente la dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata per ogni anno per il quale sono esonerate dall’obbligo di disporre di una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata.
Storico versioni
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