Art. 6
Rinnovo della registrazione EMAS
In vigore dal 25 nov 2009
Rinnovo della registrazione EMAS
1. Almeno ogni tre anni un’organizzazione registrata:
a)
fa verificare l’intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la sua attuazione;
b)
predispone una dichiarazione ambientale in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;
c)
trasmette la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente;
d)
trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;
e)
versa i diritti per il rinnovo della registrazione all’organismo competente, se del caso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, negli anni successivi un’organizzazione registrata:
a)
in conformità del programma di audit, svolge un audit interno che verte sulle sue prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III;
b)
predispone una dichiarazione ambientale aggiornata in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;
c)
trasmette la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata all’organismo competente;
d)
trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;
e)
versa i diritti per la conservazione della registrazione all’organismo competente, se del caso.
3. Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata entro un mese dalla registrazione ed entro un mese dall’avvenuto rinnovo della registrazione.
Le organizzazioni registrate possono adempiere a tale obbligo garantendo l’accesso, su richiesta, alla dichiarazione ambientale e alla dichiarazione ambientale aggiornata oppure attraverso un collegamento ai siti Internet dove sia possibile consultare tali dichiarazioni.
Le organizzazioni registrate specificano il modo in cui garantiscono l’accesso pubblico nel modulo di cui all’allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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