Art. 12
Obblighi concernenti la procedura di registrazione
In vigore dal 25 nov 2009
Obblighi concernenti la procedura di registrazione
1. Gli organismi competenti istituiscono procedure per la registrazione delle organizzazioni. In particolare, fissano regole per:
a)
tener conto delle osservazioni formulate dalle parti interessate, compresi gli organismi di accreditamento e di abilitazione e le autorità responsabili dell’applicazione della legge e gli organismi rappresentativi delle organizzazioni, in relazione alle organizzazioni che presentano domanda di registrazione o a quelle già registrate;
b)
rifiutare, sospendere o cancellare la registrazione delle organizzazioni; e
c)
gestire i ricorsi e i reclami presentati contro le loro decisioni.
2. Gli organismi competenti istituiscono e conservano un registro delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri, comprendente informazioni sulle modalità per ottenere la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata e, in caso di modifica, aggiornano tale registro con frequenza mensile.
Il registro è disponibile al pubblico su un sito Internet.
3. Ogni mese gli organismi competenti comunicano alla Commissione le modifiche apportate al registro di cui al paragrafo 2, direttamente o per il tramite delle autorità nazionali secondo quanto deciso dagli Stati membri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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