Art. 36 · Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni

Art. 36

Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni

In vigore dal 25 nov 2009
Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni Gli Stati membri adottano misure adeguate a incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra l’altro, attraverso: a) l’accesso agevolato a informazioni e finanziamenti specificamente definiti per le loro esigenze; b) l’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli che ne incoraggi la partecipazione; c) la promozione di misure di assistenza tecnica.
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