Art. 42

Informazione

In vigore dal 25 nov 2009
Informazione 1.   La Commissione informa: a) il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS; b) le organizzazioni sul contenuto del presente regolamento. 2.   La Commissione conserva e rende disponibile al pubblico: a) un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione; b) una banca dati delle dichiarazioni ambientali in formato elettronico; c) una banca dati delle migliori pratiche relative ad EMAS, compresi tra l’altro strumenti efficaci per la promozione di EMAS ed esempi di supporto tecnico alle organizzazioni; d) un elenco delle risorse comunitarie per il finanziamento dell’attuazione di EMAS e dei relativi progetti e attività.
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Informazione (Art. 42 Regolamento (UE) 2009/1221) — Testo vigente | Portale Normativo