Art. 42
Informazione
In vigore dal 25 nov 2009
Informazione
1. La Commissione informa:
a)
il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS;
b)
le organizzazioni sul contenuto del presente regolamento.
2. La Commissione conserva e rende disponibile al pubblico:
a)
un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione;
b)
una banca dati delle dichiarazioni ambientali in formato elettronico;
c)
una banca dati delle migliori pratiche relative ad EMAS, compresi tra l’altro strumenti efficaci per la promozione di EMAS ed esempi di supporto tecnico alle organizzazioni;
d)
un elenco delle risorse comunitarie per il finanziamento dell’attuazione di EMAS e dei relativi progetti e attività.
Storico versioni
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