Art. 26

Verifica e convalida delle organizzazioni di piccole dimensioni

In vigore dal 25 nov 2009
Verifica e convalida delle organizzazioni di piccole dimensioni 1.   Nello svolgimento delle attività di verifica e di convalida, il verificatore ambientale tiene conto delle caratteristiche specifiche delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra cui: a) canali di comunicazioni immediati; b) personale polivalente; c) formazione sul posto di lavoro; d) capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; e e) documentazione limitata delle procedure. 2.   Il verificatore ambientale effettua la verifica o la convalida in modo tale da non imporre oneri superflui alle organizzazioni di piccole dimensioni. 3.   Il verificatore ambientale tiene conto degli elementi oggettivi che dimostrano l’efficacia del sistema, compresa l’esistenza di procedure interne all’organizzazione che siano proporzionate all’entità e alla complessità delle attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli operatori.
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