Art. 28
Modalità dell’accreditamento e dell’abilitazione
In vigore dal 25 nov 2009
Modalità dell’accreditamento e dell’abilitazione
1. Gli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri in base all’ del regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono designare un organismo di abilitazione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, incaricato di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.
3. Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l’accreditamento o l’abilitazione di persone fisiche come verificatori ambientali.
4. Gli organismi di accreditamento e di abilitazione valutano la competenza del verificatore ambientale alla luce degli elementi descritti negli attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti.
5. L’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali è definito in base alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006. Tale ambito è delimitato in funzione della competenza del verificatore ambientale e tiene eventualmente conto dell’entità e della complessità dell’attività.
6. Gli organismi di accreditamento e di abilitazione istituiscono procedure adeguate per l’accreditamento o l’abilitazione, il diniego, la sospensione e la revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali e per la sorveglianza di questi ultimi.
Tali procedure prevedono meccanismi per tener conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate, compresi gli organismi competenti e gli organismi rappresentativi delle organizzazioni, in merito ai verificatori ambientali che presentano domanda di accreditamento e a quelli accreditati o abilitati.
7. Se la domanda di accreditamento o di abilitazione è respinta, l’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi della decisione.
8. Gli organismi di accreditamento o di abilitazione istituiscono, rivedono e aggiornano l’elenco dei verificatori ambientali e la portata del loro accreditamento o abilitazione nei rispettivi Stati membri e comunicano le modifiche apportate a tale elenco ogni mese direttamente o per il tramite delle autorità nazionali, in base alla decisione dello Stato membro interessato, alla Commissione e all’organismo competente dello Stato membro nel quale essi sono ubicati.
9. Nell’ambito delle regole e delle procedure in materia di sorveglianza delle attività di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2008, gli organismi di accreditamento e di abilitazione stilano un rapporto di sorveglianza in cui, previa consultazione del verificatore ambientale interessato, stabiliscono che:
a)
le attività non sono state svolte dal verificatore ambientale attività in maniera sufficientemente adeguata ad assicurare che l’organizzazione rispetti le prescrizioni del presente regolamento; o
b)
il verificatore ambientale ha effettuato la verifica e la convalida in violazione di una o più prescrizioni del presente regolamento.
Il rapporto è inviato all’organismo competente dello Stato membro presso il quale l’organizzazione è registrata o presenta domanda di registrazione, ed eventualmente all’organismo che ha provveduto all’accreditamento o all’abilitazione.
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