Art. 29
Sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione
In vigore dal 25 nov 2009
Sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione
1. Ai fini della sospensione o della revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione è necessario consultare le parti interessate, compreso il verificatore ambientale, affinché l’organismo di accreditamento o di abilitazione possa disporre delle evidenze necessarie per decidere.
2. L’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi dei provvedimenti adottati e, se del caso, del processo di discussione con la competente autorità responsabile dell’applicazione della legge.
3. L’accreditamento o l’abilitazione sono sospesi o revocati fino a quando non si ottengono garanzie sulla conformità al presente regolamento da parte dei verificatori ambientali, come opportuno, in funzione del tipo e dell’entità dell’inosservanza o della violazione degli obblighi normativi.
4. La sospensione dell’accreditamento o dell’abilitazione è revocata se l’organismo di accreditamento o di abilitazione accerta che il verificatore ambientale rispetta il presente regolamento.
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