Art. 27

Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi

In vigore dal 25 nov 2009
Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi 1.   I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida per un’organizzazione ubicata in un paese terzo conformemente alle prescrizioni del presente regolamento. 2.   Con almeno sei settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica o convalida da svolgere in un paese terzo, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata informazioni dettagliate sul proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica o della convalida. 3.   Le attività di verifica e di convalida sono soggette alla sorveglianza da parte dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale il verificatore ambientale è accreditato o abilitato. L’inizio dell’attività è comunicato a tale organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui al paragrafo 2.
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Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/1221) — Testo vigente | Portale Normativo