Art. 27
Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi
In vigore dal 25 nov 2009
Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi
1. I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida per un’organizzazione ubicata in un paese terzo conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Con almeno sei settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica o convalida da svolgere in un paese terzo, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata informazioni dettagliate sul proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica o della convalida.
3. Le attività di verifica e di convalida sono soggette alla sorveglianza da parte dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale il verificatore ambientale è accreditato o abilitato. L’inizio dell’attività è comunicato a tale organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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