Art. 16
Forum degli organismi competenti
In vigore dal 25 nov 2009
Forum degli organismi competenti
1. Gli organismi competenti istituiscono un Forum degli organismi competenti di tutti gli Stati membri, di seguito denominato «il Forum degli organismi competenti», che si riunisce almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione.
Il Forum degli organismi competenti adotta il proprio regolamento interno.
2. Gli organismi competenti di ciascuno Stato membro partecipano al Forum degli organismi competenti. Se in uno stesso Stato membro esistono vari organismi competenti si adottano le misure adeguate affinché tutti questi organismi siano informati delle attività del Forum degli organismi competenti.
3. Il Forum degli organismi competenti prepara documenti di orientamento per garantire l’uniformità delle procedure di registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, ivi inclusi il rinnovo della registrazione e la sospensione e la cancellazione dell’organizzazione dal registro sia all’interno che all’esterno della Comunità.
Il Forum degli organismi competenti trasmette alla Commissione i documenti di orientamento e i documenti riguardanti la valutazione inter pares.
4. Se del caso, la Commissione propone documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti, affinché siano adottati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.
Storico versioni
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