Art. 15
Sospensione o cancellazione di un’organizzazione dal registro
In vigore dal 25 nov 2009
Sospensione o cancellazione di un’organizzazione dal registro
1. Se un organismo competente ritiene che un’organizzazione registrata non rispetta il presente regolamento, offre all’organizzazione interessata la possibilità di esprimersi in merito. Se quest’ultima non fornisce chiarimenti soddisfacenti, la registrazione è cancellata o sospesa.
2. Se un organismo competente riceve dall’organismo di accreditamento o di abilitazione un rapporto di sorveglianza scritto che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione che ha ottenuto la registrazione, la registrazione è sospesa.
3. Un’organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, se entro due mesi dalla richiesta non presenta all’organismo competente:
a)
la dichiarazione ambientale convalidata, una dichiarazione ambientale aggiornata o la dichiarazione firmata di cui all’, paragrafo 9;
b)
un modulo contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI.
4. Se un organismo competente viene informato dall’autorità responsabile dell’applicazione della legge, mediante rapporto scritto, di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte dell’organizzazione, esso sospende o cancella, secondo il caso, il riferimento nel registro a tale organizzazione.
5. Se un organismo competente decide di sospendere o cancellare una registrazione è tenuto a considerare almeno i seguenti elementi:
a)
gli effetti ambientali conseguenti all’inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione;
b)
la prevedibilità dell’inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione o le circostanze che possono determinare tale situazione;
c)
precedenti episodi di inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione; e
d)
la situazione particolare dell’organizzazione.
6. Al fine di ottenere le evidenze necessarie all’adozione della propria decisione in merito alla sospensione o alla cancellazione di un’organizzazione dal registro, l’organismo competente consulta le parti interessate, compresa l’organizzazione medesima.
7. Se un organismo competente ha ricevuto materiale, diverso dal rapporto scritto di sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione, che prova che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione, esso consulta l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza del verificatore ambientale.
8. L’organismo competente motiva i provvedimenti adottati.
9. L’organismo competente informa adeguatamente l’organizzazione in merito alla consultazione delle parti interessate.
10. La sospensione della registrazione di un’organizzazione è revocata quando l’organismo competente accerta che l’organizzazione è conforme alle disposizioni del presente regolamento.
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