Art. 12

Controlli

In vigore dal 21 ott 2009
Controlli 1.   Le autorità competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all’. Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell’ della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (10), a tutte le infrazioni di cui all’ del presente regolamento. 2.   Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni cinque anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all’. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga della data di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri eseguono singoli controlli per verificare se un’impresa rispetti le condizioni di accesso alla professione di trasportatore su strada qualora la Commissione ne faccia richiesta in casi debitamente motivati. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati di tali controlli e sulle misure adottate nel caso in cui sia constatato che l’impresa non rispetta più i requisiti stabiliti dal presente regolamento.
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Controlli (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo