Art. 10

Autorità competenti

In vigore dal 21 ott 2009
Autorità competenti 1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Dette autorità competenti sono incaricate di: a) istruire le domande presentate dalle imprese; b) autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate; c) dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in qualità di gestore dei trasporti; d) procedere ai controlli necessari per verificare se un’impresa soddisfi i requisiti di cui all’. 2.   Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonché eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative spiegazioni.
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Autorità competenti (Art. 10 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo