Art. 10
Autorità competenti
In vigore dal 21 ott 2009
Autorità competenti
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Dette autorità competenti sono incaricate di:
a)
istruire le domande presentate dalle imprese;
b)
autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate;
c)
dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in qualità di gestore dei trasporti;
d)
procedere ai controlli necessari per verificare se un’impresa soddisfi i requisiti di cui all’.
2. Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonché eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative spiegazioni.
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