Art. 9

Dispensa dall’esame

In vigore dal 21 ott 2009
Dispensa dall’esame Gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all’, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.
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