Art. 8

Condizioni relative al requisito dell’idoneità professionale

In vigore dal 21 ott 2009
Condizioni relative al requisito dell’idoneità professionale 1.   Per soddisfare il requisito di cui all’, paragrafo 1, lettera d), la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all’allegato I, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se uno Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità dell’allegato I, parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di imporre una formazione preliminare all’esame. 2.   Le persone interessate sostengono l’esame nello Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello Stato membro in cui lavorano. Per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l’anno, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona soggiorna in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale. 3.   Solo le autorità o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all’allegato I. 4.   Gli Stati membri possono debitamente autorizzare, secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono ai candidati una formazione di qualità elevata per prepararli agli esami e formazione continua per consentire ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le loro conoscenze. Detti Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano in ogni momento ai criteri sulla base dei quali sono stati autorizzati. 5.   Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell’allegato I a intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore. 6.   Gli Stati membri possono esigere che le persone che sono in possesso di un attestato di idoneità professionale ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei recenti sviluppi della legislazione di cui all’allegato I, parte I. 7.   Uno Stato membro può dispensare dall’esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell’ambito dell’istruzione superiore o dell’istruzione tecnica nello Stato stesso, da esso specificamente designati a tal fine ed implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate all’allegato I. La dispensa si applica solo alle sezioni della parte I dell’allegato I per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione. Uno Stato membro può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nello Stato membro in questione. 8.   Ai fini della prova dell’idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di cui al paragrafo 3. L’attestato non è trasferibile ad altre persone. Esso è conforme agli elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli allegati II e III ed è munito del sigillo dell’autorità o dell’organismo debitamente riconosciuto che lo ha rilasciato. 9.   La Commissione adatta al progresso tecnico gli allegati I, II e III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 10.   La Commissione incoraggia e facilita lo scambio di esperienze e di informazioni fra Stati membri o attraverso organismi da essa eventualmente designati in materia di formazione, esami e autorizzazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1071:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo