Art. 11

Istruzione e registrazione delle domande

In vigore dal 21 ott 2009
Istruzione e registrazione delle domande 1.   Un’impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all’ è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. L’autorità competente accerta che l’impresa che ne fa domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo. 2.   L’autorità competente iscrive nel registro elettronico nazionale di cui all’ i dati relativi alle imprese da essa autorizzate di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d). 3.   Il termine per l’istruzione di una domanda di autorizzazione da parte dell’autorità competente è il più breve possibile e non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui l’autorità competente riceve tutti i documenti necessari per valutare la domanda. L’autorità competente può prorogare detto termine di un ulteriore mese in casi debitamente giustificati. 4.   Fino al 31 dicembre 2012 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, in caso di dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’. A decorrere dal 1o gennaio 2013 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, accedendo ai dati di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera f), mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga per un massimo di tre anni delle date di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 5.   Le imprese che dispongono di un’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada notificano all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, entro un periodo pari o inferiore a ventotto giorni, determinato dallo Stato membro di stabilimento, eventuali cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 2.
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Istruzione e registrazione delle domande (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo