Art. 3

Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada

In vigore dal 21 ott 2009
Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada 1.   Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada: a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro; b) sono onorabili; c) possiedono un’adeguata idoneità finanziaria; e d) possiedono l’idoneità professionale richiesta. 2.   Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.
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