Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 21 ott 2009
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa. 2.   Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono esercitarla. 3.   Per quanto riguarda le regioni di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri interessati possono adattare le condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada, nella misura in cui le operazioni sono effettuate interamente in queste regioni da imprese in esse stabilite. 4.   In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica: a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada; b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale; c) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h. 5.   Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione: a) della natura della merce trasportata; ovvero b) della brevità dei percorsi.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo