Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
«professione di trasportatore di merci su strada», la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;
2)
«professione di trasportatore di persone su strada», la professione di un’impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto;
3)
«professione di trasportatore su strada», la professione di trasportatore di persone su strada o la professione di trasportatore di merci su strada;
4)
«impresa», qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un’autorità dotata di personalità giuridica, che effettua trasporto di persone, oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;
5)
«gestore dei trasporti», qualsiasi persona fisica impiegata da un’impresa o, se l’impresa in questione è una persona fisica, questa persona o, laddove previsto, un’altra persona fisica designata da tale impresa mediante contratto, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell’impresa;
6)
«autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada», la decisione amministrativa che autorizza un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
7)
«autorità competente»: un’autorità di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, verifica se un’impresa soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
8)
«Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa, indipendentemente dal paese di provenienza del gestore dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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