Art. 4
Gestore dei trasporti
In vigore dal 21 ott 2009
Gestore dei trasporti
1. L’impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:
a)
diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;
b)
abbia un vero legame con l’impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministri o, se l’impresa è una persona fisica, sia questa persona; e
c)
sia residente nella Comunità.
2. Se non soddisfa il requisito dell’idoneità professionale di cui all’, paragrafo 1, lettera d), un’impresa può essere autorizzata dall’autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, purché:
a)
indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e d), e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa;
b)
il contratto che lega l’impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
c)
la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire; e
d)
la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati solo nell’interesse dell’impresa e le sue responsabilità siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l’impresa svolge attività di trasporto.
3. Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o solo in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco di veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).
4. L’impresa notifica all’autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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