Art. 16

Registri elettronici nazionali

In vigore dal 21 ott 2009
Registri elettronici nazionali 1.   Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli da 11 a 14 e dell’, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un’autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell’autorità pubblica designata a tal fine. I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta una decisione sui requisiti minimi dei dati da inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua istituzione al fine di agevolare la futura interconnessione dei registri. Essa può raccomandare l’inclusione delle targhe di immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati al paragrafo 2. 2.   I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti: a) denominazione e forma giuridica dell’impresa; b) indirizzo della sede; c) nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale; d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate; e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni; f) nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa finché non sia stata ripristinata l’onorabilità di dette persone ai sensi dell’, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili. Ai fini della lettera e), fino al 31 dicembre 2015 gli Stati membri possono scegliere di includere nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni più gravi di cui all’allegato IV. Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali. In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza. 3.   I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo. I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all’esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l’onorabilità delle stesse a norma dell’, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati. I dati di cui al primo e al secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell’autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata. 4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti, in particolare i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere e) ed f). 5.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all’. L’accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l’interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro. 6.   Le norme comuni relative all’attuazione del paragrafo 5, come il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e la promozione dell’interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali norme comuni determinano l’autorità responsabile dell’accesso ai dati, dell’ulteriore uso e dell’aggiornamento dei dati dopo l’accesso e a tal fine includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati. 7.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 5 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1071:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Registri elettronici nazionali (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo