Art. 13

Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni

In vigore dal 21 ott 2009
Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni 1.   Se constata che un’impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all’, l’autorità competente ne informa l’impresa in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l’autorità competente può assegnare all’impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione: a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell’onorabilità o dell’idoneità professionale; b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l’impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile; c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente. 2.   L’autorità competente può prescrivere che un’impresa soggetta a sospensione o ritiro dell’autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all’, paragrafo 1, prima dell’adozione di qualsiasi misura di riabilitazione. 3.   Se constata che l’impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all’, l’autorità competente sospende o ritira l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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