Art. 14

Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti

In vigore dal 21 ott 2009
Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti 1.   Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell’, l’autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un’impresa. 2.   A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l’attestato di idoneità professionale di cui all’, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro.
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Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo