Art. 6

Condizioni relative al requisito dell’onorabilità

In vigore dal 21 ott 2009
Condizioni relative al requisito dell’onorabilità 1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le condizioni che l’impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell’onorabilità di cui all’, paragrafo 1, lettera b). Nel determinare se un’impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell’impresa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell’impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. Le condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che: a) non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l’onorabilità del gestore dei trasporti o dell’impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori: i) diritto commerciale; ii) legislazione in materia fallimentare; iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione; iv) circolazione stradale; v) responsabilità professionale; vi) traffico di esseri umani o di droga; e che b) il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare: i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro, l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo; ii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale; iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti; iv) l’idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore; v) l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada; vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada; vii) l’installazione e l’uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli; viii) le patenti di guida; ix) l’accesso alla professione; x) il trasporto degli animali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b): a) qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all’allegato IV, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell’impresa in questione. La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata. Se ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l’autorità competente può decidere che l’onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all’, paragrafo 1. Se l’autorità competente non ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell’onorabilità; b) la Commissione stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all’allegato IV, possono comportare la perdita dell’onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell’, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo e relative a detto elenco, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. A tal fine la Commissione: i) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza; ii) definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano; e iii) indica la frequenza del ripetersi dell’evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti. 3.   Il requisito di cui all’, paragrafo 1, lettera b), non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un’altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali.
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