Art. 21

Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari

In vigore dal 16 set 2009
Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari 1.   Il CESR fornisce un parere alle autorità competenti nei casi previsti dal presente regolamento. Le autorità competenti tengono conto del parere prima di adottare qualsiasi decisione finale in applicazione del presente regolamento. 2.   Entro il 7 giugno 2010 il CESR emana linee guida per quanto riguarda: a) il processo di registrazione e le disposizioni di coordinamento tra le autorità competenti e con il CESR, comprese le informazioni di cui all’allegato II e il regime linguistico delle domande presentate al CESR; b) il funzionamento operativo dei collegi, comprese le modalità per determinare la composizione di siffatti collegi, l’applicazione dei criteri per designare il facilitatore di cui all’, paragrafo 5, lettere da a) a d), e le disposizioni scritte relative al funzionamento dei collegi nonché le disposizioni di coordinamento tra i collegi; c) l’applicazione del meccanismo di avallo di cui all’, paragrafo 3, da parte delle autorità competenti; e d) gli standard comuni sulla presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo della loro comunicazione, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all’, paragrafo 2, e all’allegato I, sezione E, parte II, punto 1. 3.   Entro il 7 settembre 2010, il CESR emana linee guida per quanto riguarda: a) le pratiche e le attività che le autorità competenti devono svolgere a norma del presente regolamento; b) gli standard comuni ai fini della valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all’, paragrafo 3; c) i tipi di misure di cui all’, paragrafo 1, lettera d), per garantire che le agenzie di rating del credito continuino a rispettare i loro obblighi giuridici; e d) le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loto importanza sistematica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati di cui all’. 4.   Il CESR pubblica annualmente e per la prima volta entro il 7 dicembre 2010 una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell’attuazione dell’allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento. 5.   Il CESR coopera con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione (23) e con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione (24) e consulta tali comitati anteriormente alla pubblicazione delle linee guida di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1060:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo