Art. 20
Revoca della registrazione
In vigore dal 16 set 2009
Revoca della registrazione
1. L’autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un’agenzia di rating del credito quando l’agenzia:
a)
rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;
b)
ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione; o
d)
ha violato gravemente o ripetutamente le disposizioni del presente regolamento relative alle condizioni operative delle agenzie di rating del credito.
2. Qualora l’autorità competente dello Stato membro di origine reputi che sussiste una delle condizioni di cui al paragrafo 1, ne dà notifica al facilitatore e coopera strettamente con i membri del collegio competente per decidere se revocare o meno la registrazione dell’agenzia di rating del credito.
I membri del collegio svolgono una valutazione congiunta e fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla necessità o meno di revocare la registrazione dell’agenzia di rating del credito.
In assenza di accordo, l’autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta di uno degli altri membri del collegio, o di propria iniziativa, richiede un parere al CESR. Il CESR fornisce il proprio parere entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
L’autorità competente di ciascuno Stato membro di origine adotta una decisione individuale di revoca sulla base dell’accordo raggiunto in seno al collegio.
In assenza di accordo tra i membri del collegio entro trenta giorni lavorativi dalla notifica della questione al facilitatore di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro di origine può adottare una decisione individuale di revoca. Tale decisione, laddove si discosti dal parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove applicabile, dal parere fornito dal CESR, sarà pienamente motivata.
3. Qualora un’autorità competente di uno Stato membro nel quale siano utilizzati rating emessi dall’agenzia di rating del credito di cui trattasi reputi che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere al collegio competente di esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Se l’autorità competente dello Stato membro di origine decide di non revocare la registrazione dell’agenzia di rating del credito di cui trattasi, essa fornisce motivazioni esaustive.
4. La decisione di revoca della registrazione avrà efficacia immediata in tutta la Comunità, fatto salvo il periodo transitorio per l’uso dei rating del credito di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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