Art. 18

Notifica della decisione di concessione della registrazione, di rifiuto della registrazione o di revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito

In vigore dal 16 set 2009
Notifica della decisione di concessione della registrazione, di rifiuto della registrazione o di revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito 1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’agenzia di rating del credito interessata la concessione o il rifiuto della registrazione entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi degli o 17. In caso di rifiuto della registrazione, l’autorità competente dello Stato membro di origine comunica le ragioni complete della sua decisione. 2.   L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica alla Commissione, al CESR e alle altre autorità competenti ogni decisione adottata a norma degli o 20. 3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito Internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. Tale elenco è aggiornato entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2.
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