Art. 17

Esame delle domande di registrazione di un gruppo di agenzie di rating del credito da parte delle autorità competenti

In vigore dal 16 set 2009
Esame delle domande di registrazione di un gruppo di agenzie di rating del credito da parte delle autorità competenti 1.   Il facilitatore e le autorità competenti membri del collegio competente, entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’, paragrafo 5, secondo comma: a) esaminano congiuntamente le domande di registrazione; e b) fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla concessione o sul rifiuto della registrazione ai membri del gruppo di agenzie di rating del credito in base all’osservanza, da parte di tali agenzie, delle condizioni stabilite nel presente regolamento. 2.   Il facilitatore può prorogare il periodo d’esame di trenta giorni lavorativi, in particolare se qualcuna delle agenzie di rating del credito appartenenti al gruppo: a) prevede di avallare i rating del credito come previsto dall’, paragrafo 3; b) prevede di ricorrere all’esternalizzazione; o c) chiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’, paragrafo 3. 3.   Il facilitatore coordina l’esame delle domande presentate dal gruppo di agenzie di rating del credito e garantisce che i membri del collegio competente si scambino tra loro le informazioni necessarie per l’esame delle domande. 4.   A seguito del raggiungimento dell’accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri di origine preparano, per ciascuna agenzia di rating del credito appartenente al gruppo, singole bozze di decisioni pienamente motivate e le sottopongono al facilitatore. In mancanza di accordo tra i membri del collegio competente, le autorità competenti degli Stati membri di origine preparano, in base ai pareri scritti dei membri del collegio contrari alla registrazione, bozze di decisioni di rifiuto pienamente motivate e le sottopongono al facilitatore. I membri del collegio favorevoli alla concessione della registrazione predispongono e sottopongono al facilitatore una spiegazione dettagliata del loro parere. 5.   Entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’, paragrafo 5, secondo comma, e al più tardi entro novanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2, il facilitatore trasmette al CESR singole bozze di decisione di concessione o di rifiuto della registrazione, pienamente motivate e corredate delle spiegazioni dettagliate di cui al paragrafo 4, secondo comma. 6.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5, il CESR fornisce ai membri del collegio competente il proprio parere in merito all’osservanza, da parte delle agenzie di rating del credito del gruppo, dei requisiti previsti per la registrazione. Dopo il ricevimento del parere del CESR, i membri del collegio riesaminano le bozze di decisioni. 7.   Le autorità competenti degli Stati membri di origine adottano decisioni pienamente motivate di concessione o di rifiuto della registrazione entro quindici giorni dal ricevimento del parere del CESR. Se le autorità competenti degli Stati membri di origine si discostano dal parere del CESR forniscono motivazioni esaustive in merito. In assenza di parere del CESR, le autorità competenti dello Stato membro di origine adottano le rispettive decisioni entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione al CESR della bozza di decisione di cui al paragrafo 5. In caso di costante disaccordo tra i membri del collegio competente sulla concessione della registrazione a qualcuna delle agenzie di rating del credito del gruppo, le autorità competenti degli Stati membri di origine di tali agenzie di rating del credito adottano una decisione di rifiuto pienamente motivata, in cui identificano le autorità competenti dissenzienti e illustrano le loro opinioni.
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