Art. 4
Utilizzo dei rating
In vigore dal 16 set 2009
Utilizzo dei rating
1. Gli enti creditizi di cui alla direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento come definite alla direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (20), le imprese di assicurazione come definite alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (21), le imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (22), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui alla direttiva 85/611/CEE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità e registrate conformemente al presente regolamento.
Qualora un prospetto pubblicato a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004 contenga un riferimento a uno o più rating creditizi, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se tali rating sono stati emessi o meno da un’agenzia di rating stabilita nella Comunità e registrata a norma del presente regolamento.
2. L’emissione di un rating da parte di un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento si considera avvenuta quando il rating è stato pubblicato sul sito Internet dell’agenzia di rating del credito o con altri mezzi o distribuito previo abbonamento e presentato e reso pubblico in conformità degli obblighi di cui all’, identificando chiaramente che il rating del credito è avallato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
3. Un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento può avallare un rating emesso in un paese terzo solo se l’attività di rating finalizzata all’emissione del predetto rating soddisfa le seguenti condizioni:
a)
l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating da avallare è svolta in tutto o in parte dall’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo o da agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo;
b)
l’agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’autorità competente dello Stato membro di origine che lo svolgimento dell’attività di rating da parte dell’agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all’emissione del rating da avallare soddisfa i requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12;
c)
l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating creditizio che effettua l’avallo o il collegio delle autorità competenti di cui all’ («collegio») non sono soggetti a vincoli quanto alla capacità di verificare che l’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo sia conforme ai requisiti di cui alla lettera b);
d)
l’agenzia di rating del credito mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a consentire a tale autorità competente di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;
e)
esiste una ragione oggettiva per cui il rating deve essere emesso in un paese terzo;
f)
l’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo è autorizzata o registrata ed è soggetta a vigilanza in tale paese terzo;
g)
il regime normativo in tale paese terzo impedisce alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate; e
h)
vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo e la pertinente autorità competente dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L’autorità competente dello Stato membro di origine garantisce che tali accordi di cooperazione specifichino almeno:
i)
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti interessate; e
ii)
le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo di controllare su base continuativa l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating avallato.
4. Un rating avallato a norma del paragrafo 4 è considerato un rating emesso da un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento.
Un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento non può avallare un rating con l’intento di sottrarsi all’osservanza dei requisiti del presente regolamento.
5. L’agenzia di rating del credito che ha avallato un rating emesso in un paese terzo a norma del paragrafo 3 si assume la piena responsabilità del rating in questione e dell’osservanza delle condizioni fissate in tale paragrafo.
6. Ove la Commissione abbia riconosciuto, ai sensi dell’, paragrafo 6, l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo con i requisiti del presente regolamento e allorché sono operativi gli accordi di cooperazione di cui all’, paragrafo 7, l’agenzia di rating creditizio che avalla il rating emesso nel paese terzo in questione non è più tenuta a verificare o a dimostrare l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera g), del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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