Art. 24

Misure di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine

In vigore dal 16 set 2009
Misure di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine 1.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro di origine abbia accertato che un’agenzia di rating del credito registrata viola gli obblighi derivanti dal presente regolamento, può adottare le seguenti misure: a) revocare la registrazione di tale agenzia di rating del credito a norma dell’; b) vietare all’agenzia di rating del credito, temporaneamente, di emettere rating efficaci in tutta la Comunità; c) sospendere l’uso a fini regolamentari, di rating del credito emessi da tale agenzia di rating del credito, con effetto in tutta la Comunità; d) adottare misure appropriate per garantire che le agenzie di rating del credito continuino a rispettare i loro obblighi giuridici; e) emanare una comunicazione pubblica; f) riferire i fatti alle competenti autorità nazionali ai fini della promozione dell’azione penale. 2.   I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all’adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a: a) dieci giorni lavorativi se esistono rating dello stesso strumento finanziario o entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o b) tre mesi se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento. L’autorità competente può prorogare di tre mesi il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse ai rischi di sconvolgimento dei mercati o di instabilità finanziaria. 3.   Prima dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine ne dà notifica al facilitatore e consulta i membri del collegio competente. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla necessità o meno di adottare le misure di cui al paragrafo 1. In assenza di accordo tra i membri del collegio, l’autorità competente dello Stato membro di origine, a richiesta di uno dei membri del collegio o di propria iniziativa, chiede un parere al CESR. Il CESR fornisce il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In assenza di accordo tra i membri del collegio sulla necessità o meno di adottare le misure di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dalla notifica della questione al facilitatore di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro di origine può adottare una decisione. Tale decisione, laddove si discosti dal parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove applicabile, dal parere fornito dal CESR, sarà pienamente motivata. L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica senza indugio al facilitatore e al CESR la decisione adottata. Il presente paragrafo si applica fatto salvo l’.
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