Art. 11

Comunicazioni generali e periodiche

In vigore dal 16 set 2009
Comunicazioni generali e periodiche 1.   Un’agenzia di rating del credito comunica integralmente al pubblico le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte I, e le aggiorna immediatamente. 2.   Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dal CESR, informazioni sui propri dati storici, fra cui i dati di frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dal CESR. Il CESR rende pubbliche tali informazioni e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale. 3.   Un’agenzia di rating del credito fornisce annualmente all’autorità competente del proprio Stato membro di origine e al CESR le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte II, punto 2. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica tali informazioni ai membri del collegio competente.
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Comunicazioni generali e periodiche (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/1060) — Testo vigente | Portale Normativo