Art. 9
Esternalizzazione (outsourcing)
In vigore dal 16 set 2009
Esternalizzazione (outsourcing)
L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’agenzia né la capacità delle autorità competenti di vigilare sull’osservanza da parte dell’agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1060:oj#art-9