Art. 8

Metodologie, modelli e ipotesi fondamentali di rating

In vigore dal 16 set 2009
Metodologie, modelli e ipotesi fondamentali di rating 1.   Un’agenzia di rating del credito comunica al pubblico le metodologie, i modelli e le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating del credito come definite all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5. 2.   Un’agenzia di rating del credito adotta ed applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating che essa emette siano basati su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa condotta in base alle proprie metodologie di rating. Essa adotta tutte le misure necessarie affinché le informazioni che essa usa ai fini dell’assegnazione di un rating siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. 3.   Un’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi. 4.   Quando un’agenzia di rating del credito utilizza un rating esistente preparato da un’altra agenzia di rating del credito in relazione ad attività sottostanti o strumenti finanziari strutturati, non rifiuta di emettere il rating di un’entità o di uno strumento finanziario perché una parte dell’entità o dello strumento finanziario era stata precedentemente valutata da un’altra agenzia di rating del credito. Un’agenzia di rating del credito registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta dai rating esistenti, preparati da un’altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, e motiva la sua diversa analisi. 5.   Un’agenzia di rating del credito controlla i propri rating e li rivede insieme alle metodologie utilizzate, costantemente ed almeno a cadenza annuale, in particolare quando intervengano modifiche significative che potrebbero incidere sul rating del credito. Un’agenzia di rating del credito adotta disposizioni interne finalizzate a sorvegliare l’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating. 6.   Quando un’agenzia di rating del credito cambia le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating, essa: a) comunica immediatamente, tramite gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la distribuzione dei rating interessati, quali rating ne saranno probabilmente influenzati; b) rivede i rating interessati quanto prima e comunque entro sei mesi dal cambiamento, tenendo nel frattempo tali rating sotto osservazione; e c) rivaluta tutti i rating basati su tali metodologie, modelli o ipotesi principali di rating se, dopo la revisione, l’effetto combinato complessivo dei cambiamenti influenza tali rating.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1060:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo