Art. 7
Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano all’emissione dei rating
In vigore dal 16 set 2009
Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano all’emissione dei rating
1. Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti di rating, i suoi dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di rating del credito dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.
2. Un’agenzia di rating del credito garantisce che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.
3. Un’agenzia di rating del credito garantisce che le persone di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione C.
4. Un’agenzia di rating del credito stabilisce un meccanismo di rotazione graduale appropriato riguardo agli analisti di rating e alle persone che approvano i rating definiti nella sezione C dell’allegato I. Suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che di un intero team.
5. La retribuzione e la valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating non dipendono dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.
Storico versioni
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