Art. 5
Equivalenza e certificazione basata sull’equivalenza
In vigore dal 16 set 2009
Equivalenza e certificazione basata sull’equivalenza
1. I rating del credito in ordine a entità stabilite in paesi terzi o a strumenti finanziari emessi in paesi terzi, e che sono emessi da un’agenzia di rating ivi stabilita, possono essere utilizzati nella Comunità a norma dell’, paragrafo 1, senza essere avallati ai sensi dell’, paragrafo 3, a condizione che:
a)
l’agenzia di rating del credito sia autorizzata o registrata e sia soggetta a vigilanza nel paese terzo in questione;
b)
la Commissione abbia deliberato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, riconoscendo l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo con i requisiti del presente regolamento;
c)
siano operativi gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo;
d)
il rating emesso dall’agenzia di rating del credito e le sue attività di rating non rivestano un’importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri; e
e)
l’agenzia di rating del credito sia certificata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
2. L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari («CESR») in conformità delle pertinenti disposizioni dell’. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di certificazione, il CESR trasmette tale domanda alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, invitandoli a prendere in considerazione la possibilità di diventare membri del collegio competente, in conformità dell’, paragrafo 3, lettera b). Le autorità competenti che decidono di aderire al collegio ne danno notifica al CESR entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del suo invito. Le autorità competenti che abbiano effettuato la notifica conformemente a quanto disposto dal presente paragrafo divengono membri del collegio. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di certificazione, il CESR compila e pubblica sul proprio sito Internet un elenco delle autorità competenti che sono membri del collegio. Entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione di tale elenco, i membri del collegio scelgono un facilitatore in conformità dei criteri di cui all’, paragrafo 5. Una volta costituito il collegio, la sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dall’.
3. La domanda di certificazione è esaminata in base alle procedure di cui all’. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.
La decisione in ordine alla certificazione è notificata e pubblicata ai sensi dell’.
4. L’agenzia di rating del credito può anche presentare a parte una richiesta di esenzione:
a)
di volta in volta, dall’osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all’allegato I, sezione A, e all’, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati dal punto di vista della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;
b)
dal requisito della presenza fisica nella Comunità ove un siffatto requisito risulti eccessivamente oneroso e sproporzionato, in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.
In sede di valutazione di tale richiesta, le autorità competenti tengono conto delle dimensioni dell’agenzia di rating richiedente, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell’impatto dei rating emessi dall’agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l’autorità competente può concedere la predetta esenzione all’agenzia di rating.
5. Le decisioni in ordine all’esenzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono soggette alle pertinenti disposizioni e procedure di cui all’, ad eccezione del secondo comma del paragrafo 7 di tale articolo. In caso di costante disaccordo tra i membri del collegio competente sulla concessione dell’esenzione all’agenzia di rating, il facilitatore adotta una decisione pienamente motivata.
Ai fini della certificazione, tra cui la concessione dell’esenzione, e della vigilanza, il facilitatore svolge se del caso le funzioni dell’autorità competente dello Stato membro di origine.
6. La Commissione può deliberare in materia di equivalenza in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 3, dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento e sono soggetti a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può dirsi equivalente al presente regolamento se soddisfa almeno le seguenti condizioni:
a)
le agenzie di rating del credito del paese terzo sono soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione su base continuativa;
b)
le agenzie di rating del credito di tale paese terzo sono soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I; e
c)
il regime normativo impedisce alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.
La Commissione precisa ulteriormente o modifica i criteri di cui al secondo comma, lettere da a) a c), al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
7. Il facilitatore conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:
a)
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti interessate; e
b)
le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.
Il CESR provvede al coordinamento dello sviluppo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le relative autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in virtù del paragrafo 6.
8. Gli si applicano, in quanto compatibili, alle agenzie di rating certificate e ai rating da loro emessi.
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