Art. 23

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 16 set 2009
Poteri delle autorità competenti 1.   Nell’adempimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento, né le autorità competenti, né alcun’altra autorità pubblica degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o delle metodologie. 2.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, a norma della legislazione nazionale, di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano tali poteri: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; o c) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. 3.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri nella loro funzione di vigilanza: a) hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia; b) possono richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni; c) possono eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso; e d) possono richiedere le registrazioni telefoniche e le informazioni relative al traffico. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al primo comma unicamente nei confronti delle agenzie di rating del credito, delle persone che partecipano alle attività di rating, delle entità valutate e dei terzi collegati, dei terzi a cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e di altre persone diversamente collegate o connesse con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating.
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