Art. 25
Misure di vigilanza da parte delle autorità competenti diverse dall’autorità competente dello Stato membro di origine
In vigore dal 16 set 2009
Misure di vigilanza da parte delle autorità competenti diverse dall’autorità competente dello Stato membro di origine
1. Qualora l’autorità competente dello Stato membro abbia accertato che un’agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel suo territorio, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento, può adottare le seguenti misure:
a)
adottare le misure di vigilanza di cui all’, paragrafo 1, lettere e) e f);
b)
adottare le misure di cui all’, paragrafo 1, lettera d), nell’ambito della sua giurisdizione e nel farlo, tenere debitamente conto delle misure già adottate o previste dall’autorità competente dello Stato membro di origine;
c)
imporre la sospensione dell’uso di rating del credito di tale agenzia di rating del credito a fini regolamentari da parte delle istituzioni di cui all’, paragrafo 1, aventi sede legale nell’ambito della sua giurisdizione, fatto salvo il periodo transitorio di cui all’, paragrafo 2;
d)
chiedere al collegio competente di esaminare se le misure di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), siano necessarie.
2. Prima dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), l’autorità competente ne dà notifica al facilitatore e consulta i membri del collegio competente. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla necessità o meno di adottare le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). In caso di disaccordo, il facilitatore richiede un parere al CESR, su richiesta di uno dei membri del collegio o di propria iniziativa. Il CESR fornisce il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
3. In assenza di accordo tra i membri del collegio competente entro quindici giorni lavorativi dalla notifica della questione al facilitatore conformemente a quanto disposto al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato può adottare una decisione. Tale decisione, laddove si discosti dal parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove applicabile, dal parere fornito dal CESR, sarà pienamente motivata. L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica senza indugio al facilitatore e al CESR la decisione adottata.
4. Il presente articolo si applica fatto salvo l’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1060:oj#art-25